- COME RICHIEDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA
- I REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE IL REDDITO DI CITTADINANZA
- COSA FARE DOPO AVER INOLTRATO LA RICHIESTA
- COME USARE IL SUSSIDIO
- DOPO AVER OTTENUTO LA CARTA RDC, COSA BISOGNA FARE?
- COME SI VIENE CONVOCATI DAI CENTRI IMPIEGO O DAI SERVIZI COMUNALI?
- DURATA
- COSA SUCCEDE AI PERCETTORI DEL REI?
- COSA SUCCEDE A CHI HA PRESENTATO LA DOMANDA PER IL RDC SULLA BASE DELLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO ISTITUTIVO, POI MODIFICATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE?
- cittadino italiano o di paese facente parte dell’Unione Europea;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
- cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario (come individuato dall’art. 2, comma 1, lett. b, del D. L.gs. n. 30/2007), titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolare di protezione internazionale;
- sia residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (da considerare al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio).
3) Soglie parimoniali
N.B. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in relazione ai requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana (in conformità a art. 3 del DPR n. 445/2000 e art.2 DPR n. 394/199), fatta eccezione per i seguenti casi:
- cittadini di Stati non appartenenti all’Ue aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- cittadini di Stati non appartenenti all’Ue nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni (l’elenco verrà approvato con Decreto ministeriale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge).
Il richiedente:
- non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo;
- non deve aver riportato condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni dello stesso articolo.
Nel calcolo degli importi, la scala di equivalenza non tiene conto dei componenti nelle seguenti condizioni:
- disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
- in stato detentivo;
- ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
- sottoposti a misura cautelare personale;
- sottoposti a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale.
Il sussidio del Reddito di Cittadinanza si compone di due parti:
- una parte a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza*;
- una parte destinata a coprire le spese per l’abitazione: una quota pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione (come dichiarato ai fini Isee) fino a un massimo di 3.360 euro annui; una quota pari all’ammontare del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui per chi vive in abitazione di proprietà (solo laddove sia stato acceso un mutuo da parte di almeno uno dei componenti il nucleo familiare).
A titolo esemplificativo, riportiamo di seguito la tabella degli importi mensili spettanti a nuclei familiari con reddito pari a 0, che vivono in abitazione in locazione:
N.B. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza il parametro massimo è aumentato a 2,2.
N.B. Ai beneficiari del RdC, sono estese automaticamente le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alla famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura del gas naturale.
COSA FARE DOPO AVER INOLTRATO LA RICHIESTA
Le domande del RdC sono comunicate all’INPS entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti (sulla base delle informazioni presenti nei propri archivi e di quelle delle amministrazioni collegate). In caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di Cittadinanza), intestata al richiedente ed emessa da Poste Italiane. L’Inps comunica l’accoglimento o il rigetto della domanda tramite sms e/o e-mail ai recapiti indicati dal richiedente nella domanda. In caso di accoglimento, occorre attendere la successiva comunicazione di Poste Italiane in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc e il relativo Pin (la consegna avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese). Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta, e il suo valore mensile è pari a un dodicesimo del valore su base annua.
La Carta RdC può essere usata per:
- l’acquisto di beni e servizi di base (v. elenco Carta Acquisti);
- il prelievo in contanti entro un limite mensile non superiore a 100 euro, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza relativo al numero di componenti del nucleo familiare (max 100x2,2);
- effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione;
- effettuare un bonifico mensile in favore dell’intermediario che ha concesso il mutuo.
La Carta RdC NON può essere usata per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Il beneficio accreditato sulla Carta RdC deve essere utilizzato entro il mese successivo a quello in cui è stato erogato: l’importo non speso o prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio per i primi 6 mesi. Gli importi non spesi e non prelevati dopo 6 mesi vengono decurtati integralmente, ad eccezione di una mensilità.
DOPO AVER OTTENUTO LA CARTA RDC, COSA BISOGNA FARE?
Non hanno ulteriori obblighi cui adempiere i beneficiari che:
- sono minorenni;
- sono già occupati;
- frequentano un regolare corso di studi;
- sono beneficiari di Pensione di cittadinanza;
- sono titolari di pensione diretta;
- hanno età pari o superiore a 65 anni
I beneficiari con disabilità (come definita dalla Legge n. 68/99) non hanno obblighi cui adempiere (fatti salvi gli obblighi derivanti dalla disciplina del collocamento mirato), ma possono richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
I beneficiari che:
- hanno carichi di cura nei confronti di soggetti minori di tre anni di età o soggetti con disabilità grave o non autosufficienza (come definite a fini Isee);
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr n. 917/1986;
- frequentano corsi di formazione;
- altre fattispecie identificate in sede di Conferenza Unificata;
possono essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC, previa valutazione da parte dei servizi competenti secondo principi e criteri generali definiti con accordo in sede di Conferenza Unificata.
Il richiedente e i componenti del nucleo familiare beneficiari del RdC e non esclusi dagli obblighi, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) tramite piattaforma digitale o tramite gli Istituti di Patronato, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
Il richiedente e i componenti del nucleo familiare beneficiari del RdC, non esclusi dagli obblighi, sono individuati e resi noti ai Centri per l’impiego per il tramite della piattaforma digitale (v. pezzo dedicato). I Centri per l’impiego dovranno convocarli entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, qualora non abbiano già sottoscritto un progetto personalizzato per il Rei e qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza di occupazione da non più di due anni;
- essere beneficiario della Naspi o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria, o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l’impiego (articolo 20 D. L.gs. n. 150/2015).
I nuclei familiari beneficiari del RdC, che non abbiano componenti nelle condizioni sopra descritte, sono invece individuati e resi noti ai Comuni per il tramite della piattaforma digitale. I Comuni si coordinano a livello di ambito territoriale per convocarli, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, presso i servizi competenti per il contrasto alla povertà. I servizi procedono secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D. L.gs. n. 147/2017 (Rei).
N.B. I beneficiari maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni vengono comunque convocati dai Centri per l’Impiego entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
COME SI VIENE CONVOCATI DAI CENTRI IMPIEGO O DAI SERVIZI COMUNALI?
La convocazione dei beneficiari da parte dei CPI e dei Comuni può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica (modalità da definire in sede di Conferenza Unificata).
Il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario mantiene i requisiti di accesso e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Il RdC può essere sempre rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del sussidio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.
In caso di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
COSA SUCCEDE AI PERCETTORI DEL REI?
A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di Inclusione non può più essere richiesto e a decorrere dal mese di aprile 2019 non è più riconosciuto né rinnovato. Coloro che a questa data erano già percettori del Rei, continuano a ricevere il beneficio e a seguire il progetto personalizzato stipulato per la durata inizialmente prevista (massimo 18 mesi), fatta salva la possibilità di presentare la domanda per il RdC. Il nucleo familiare già firmatario di un progetto personalizzato per il Rei, viene convocato dai Servizi comunali anche in caso di passaggio al RdC. Il Rei non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del RdC da parte di nessun componente il nucleo familiare, pertanto l’accoglimento della domanda di RdC comporta la decadenza dal Rei.
COSA SUCCEDE A CHI HA PRESENTATO LA DOMANDA PER IL RDC SULLA BASE DELLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO ISTITUTIVO, POI MODIFICATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE?
Sono fatte salve le richieste del RdC presentate sulla base della disciplina dettata dal decreto istitutivo (D.L. n. 4/2019): i benefici riconosciuti sulla base di tali richieste, sono erogati per un periodo non superiore a 6 mesi.