Articolo 14
RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI
La Caritas Italiana aderisce alla Caritas Internationalis.
La Caritas Italiana mantiene rapporti di intesa e di collaborazione con gli organismi nazionali, italiani ed esteri, e con gli organismi internazionali di ispirazione cristiana che svolgono attività attinenti alle sue finalità.
Su mandato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e nel quadro degli accordi concordatari vigenti, la Caritas Italiana cura speciali rapporti con le istituzioni civili, anche al fine di attuare particolari iniziative e servizi.
Indice
Articolo 15
CONSULTA DELLE OPERE CARITATIVE E ASSISTENZIALI
La Caritas Italiana partecipa alla Consulta delle Opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana istituita dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Indice
Articolo 16
RAPPORTI CON GLI ORGANISMI E GLI UFFICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
La Caritas Italiana mantiene rapporti con gli organismi e gli uffici della Conferenza Episcopale Italiana, a norma dello Statuto della medesima.
In particolare partecipa a riunioni congiunte indette dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana per il coordinamento delle attività.
Indice
Articolo 17
PROGRAMMA E BILANCIO
a) La Caritas Italiana sottopone alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana entro il mese di settembre di ciascun anno il programma e la copertura finanziaria per la approvazione vincolante, che deve essere comunicata entro 30 giorni dalla presentazione.
b) La Caritas Italiana presenta ogni anno entro il mese di maggio alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per l'approvazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e il bilancio consuntivo.
c) Le raccolte generali per interventi in caso di calamità, da indire a norma dell'art. 3/c, devono essere autorizzate volta per volta dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana; sulla utilizzazione delle offerte raccolte deve essere data particolareggiata relazione al Consiglio Nazionale e alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.
Indice
Articolo 18
MEZZI ECONOMICI
La Caritas Italiana non gestisce opere e non possiede beni immobili, se non a fini istituzionali. Essa trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:
a) dai redditi di beni patrimoniali;
b) da raccolte ordinarie e straordinarie;
c) da eventuali lasciti, donazioni e oblazioni.
Indice
Articolo 19
DESTINAZIONE DELLE OFFERTE
In conformità al can. 1267, § 3 del codice di diritto canonico le offerte ricevute per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine.
Indice
Articolo 20
ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Per gli atti di straordinaria amministrazione, relativi ad importi che superino la somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292, § 1 del codice di diritto canonico, la Caritas Italiana dovrà richiedere l'autorizzazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.
Tale autorizzazione non è richiesta per il trasferimento a destinazione delle offerte raccolte per interventi in caso di calamità o per la realizzazione di progetti di sviluppo.
Indice
Articolo 21
DELEGATI REGIONALI
I Delegati Regionali vengono nominati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali ai sensi dell'art. 11/c, su proposta dei Direttori delle Caritas Diocesane della Regione, che presenteranno una terna di nomi scelti fra gli stessi Direttori delle Caritas Diocesane.
I Delegati Regionali:
a) fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale;
b) collaborano alla realizzazione delle delibere e degli indirizzi delle Conferenze Episcopali Regionali, circa i problemi della testimonianza di carità;
c) tengono i collegamenti tra le Caritas Diocesane della rispettiva Regione, le assistono nella loro attività, ne guidano le iniziative comuni, specialmente quelle di carattere formativo.
Indice
Articolo 22
RAPPORTI CON LE CARITAS DIOCESANE
La Caritas Italiana collabora con le Caritas Diocesane, ma non assume alcuna responsabilità in ordine al loro operato.
Indice
Articolo 23
DURATA DELLE CARICHE
Il Direttore, i Vice Direttori, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per un quinquennio, e non possono essere rinnovati oltre il secondo quinquennio consecutivo.
I Delegati Regionali e gli altri membri del Consiglio Nazionale durano in carica un quinquennio e non sono rinnovabili.
Ai fini del presente articolo vengono tenuti in considerazione gli anni già maturati all'entrata in vigore del presente Statuto.
Indice
Articolo 24
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di soppressione della Caritas Italiana il suo patrimonio è devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana, che lo destinerà a fini caritativi.
Indice
Articolo 25
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto entrerà in vigore dopo che avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana e trascorso un mese dalla sua pubblicazione sul "Notiziario" della Conferenza Episcopale Italiana.
Indice
Articolo 26
NORME DI RINVIO
Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme dell'ordinamento canonico e alle disposizioni vigenti in materia di enti ecclesiastici.
Indice