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Statuto: articoli 1-13   versione testuale


 
 
NATURA
 
La Caritas Italiana è l'organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

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Articolo 2

PERSONALITÀ GIURIDICA

La Caritas Italiana è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico ed è civilmente riconosciuta come ente ecclesiastico. Essa ha sede in Roma ed è legalmente rappresentata dal suo Presidente.

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Articolo 3

COMPITI

I compiti della Caritas Italiana, in conformità all'art. 1, sono i seguenti:

a) collaborare con i Vescovi nel promuovere nelle Chiese particolari l'animazione del senso della carità verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà, e del dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e, ove possibile, preventivo;

b) curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana;

c) indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità, che si verifichino sia in Italia che all'estero;

d) in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:
- realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle istituzioni civili ed una adeguata legislazione;
- promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana;
- contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Terzo Mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana.

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Articolo 4

ORGANI

Gli organi della Caritas Italiana sono:
- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

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Articolo 5

PRESIDENZA

La Presidenza è formata dal Vescovo Presidente, da due Vescovi eletti dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana tra i componenti la Commissione Episcopale per il servizio della carità, dal Direttore, dal Tesoriere e da tre Delegati regionali eletti dal Consiglio Nazionale.
Essa si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi.
In assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal Vescovo più anziano per ordinazione o per età.
Per la validità delle riunioni occorre che siano presenti il Presidente o uno dei Vescovi e almeno quattro degli altri membri.
L'assenza ingiustificata a due riunioni consecutive determina la decadenza dei membri eletti dal Consiglio Nazionale. La decadenza è dichiarata dal Presidente e il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione.
I Vice Direttori partecipano alle riunioni senza diritto di voto, e uno di essi funge da segretario.

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Articolo 6

PRESIDENTE

Il Presidente è il Vescovo che presiede la Commissione Episcopale per il servizio della carità, organo della Conferenza Episcopale Italiana.

Il Presidente:
a) rappresenta legalmente la Caritas Italiana;
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Presidenza;
c) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione;
d) tiene contatti con la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e riferisce sull'attività della Caritas Italiana al Consiglio Episcopale Permanente e all'Assemblea generale della Cei ogni volta che ne è richiesto o egli stesso lo ritenga opportuno;
e) può delegare l'esercizio di determinate funzioni al Direttore.

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Articolo 7

COMPITI DELLA PRESIDENZA

La Presidenza:
a) coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei compiti previsti dallo Statuto;
b) redige i programmi di attività, che sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio Nazionale;
c) approva il piano di copertura economica del programma annuale di attività e il bilancio annuale consuntivo, da sottoporre a norma dell'art. 17 all'approvazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
d) delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione;
e) in caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;
f) nomina uno o più Vice Direttori;
g) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Tesoriere;
h) delibera sul regolamento del personale, sull'assunzione del personale, sulla nomina dei consulenti e sull'ordinamento interno degli uffici;
i) presenta al Consiglio Nazionale eventuali proposte di modificazione dello Statuto da sottoporre, con il voto favorevole del medesimo Consiglio, all'approvazione della Conferenza Episcopale Italiana;
l) presenta al Consiglio Nazionale per la approvazione il Regolamento della Caritas Italiana.

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Articolo 8

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana sentita la Presidenza della Caritas Italiana.
Il Direttore dirige l'attività ordinaria della Caritas Italiana secondo le deliberazioni della Presidenza e gli indirizzi del Consiglio Nazionale, ed esercita, ai sensi dell'art. 6/e, le funzioni anche rappresentative a lui eventualmente delegate dal Presidente.

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Articolo 9

VICE DIRETTORI

Il Direttore è coadiuvato da uno o più Vice Direttori, nominati dalla Presidenza.

I Vice Direttori:
a) collaborano con il Direttore nella esecuzione delle attività e in particolare nel coordinamento degli uffici, secondo il mandato ad essi conferito dalla Presidenza;
b) uno di essi è designato dalla Presidenza a sostituire il Direttore in caso di assenza;
c) uno di essi, a norma degli artt. 5 e 11, funge da Segretario delle riunioni della Presidenza e del Consiglio Nazionale.

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Articolo 10

TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza.

Il Tesoriere:
a) amministra il patrimonio e i fondi della Caritas Italiana, e i contributi ad essa comunque provenienti, secondo le direttive della Presidenza;
b) presenta il piano di copertura del programma annuale e il bilancio consuntivo;
c) cura la tenuta dei libri contabili.

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Articolo 11

CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si compone:
a) dei tre Vescovi membri della Presidenza;
b) del Direttore e del Tesoriere;
c) di un Delegato per ciascuna Regione ecclesiastica (presbitero, o diacono, o membro di Istituto di vita consacrata o di società di vita apostolica, o laico) nominato dalla rispettiva Conferenza Episcopale;
d) di quattro membri nominati rispettivamente dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (Cism), dalla Unione delle Superiori Maggiori d'Italia (Usmi), dalla Conferenza degli Istituti Missionari Italiani (Cimi) e dalla Conferenza Italiana degli Istituti Secolari (Ciis);
e) di quattro laici eletti dalla Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali

Il Consiglio Nazionale è presieduto, in assenza del Presidente, dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale o per età.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno.
L'assenza ingiustificata dalle riunioni per due volte di seguito determina automaticamente la decadenza da Consigliere.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza dei due terzi dei membri. Gli assenti giustificati sono computati tra i presenti.
I Vice Direttori partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto, e uno di essi funge da Segretario.

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Articolo 12

COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale:

a) delibera, su proposta della Presidenza le modifiche allo Statuto da presentare alla Conferenza Episcopale Italiana per l'approvazione;
b) approva il Regolamento della Caritas Italiana;
c) elegge tre Delegati regionali quali membri della Presidenza;
d) nomina il Tesoriere, su proposta della Presidenza;
e) approva proposte di indirizzo sulla diaconia della carità presentate dalla Presidenza e ne elabora di proprie;
f) chiede l'approvazione ai competenti organi della Conferenza Episcopale Italiana per le dichiarazioni e i documenti importanti, che intende pubblicare;
g) approva il programma annuale di attività.

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Articolo 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.
Esso è composto da tre membri, il più anziano dei quali ha la funzione di Presidente.

Il Collegio dei Revisori:
a) è garante della correttezza della gestione amministrativa e accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
b) controlla le operazioni finanziarie;
c) redige e presenta alla Presidenza della Caritas una relazione scritta annuale, che viene allegata al bilancio consuntivo da sottoporre alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a norma degli artt. 7/c e 17.

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