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Venerdì 12 Luglio 2019
COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMILIARE'   versione testuale
Ai fini del Reddito di Cittadinanza, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013 (Isee), con le seguenti integrazioni e modifiche:
1) i coniugi permangono nello stesso nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione*;
2) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo dei genitori esclusivamente se: ha un’età inferiore ai 26 anni, è a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli;
3) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare (come definito ai fini ISEE o ai fini anagrafici) continuano a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazione anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.
 
N.B. Tali disposizioni valgono anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di Cittadinanza.
 
*Laddove la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.
 
COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, occorre presentare una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione, a pena di decadenza del beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio stesso. la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della DSU aggiornata e contestualmente i nuclei possono presentare una nuova domanda di RdC. Se la variazione è dovuta a decessi o nascite, bisogna solo presentare la nuova DSU, senza rifare anche la domanda. I limiti temporali di durata del RdC si applicano al nucleo familiare modificato ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.