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Venerdì 12 Luglio 2019
COSA SI INTENDE PER REDDITO'   versione testuale
Ai soli fini del RdC, il reddito familiare è determinato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 159/2013 (ISEE), al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
 
Si precisa che il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE, poiché per la determinazione del reddito familiare l’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 4/2019, richiama esclusivamente l’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013: il mancato rinvio anche ai commi 3 e 4 del citato articolo comporta che la base di partenza per il calcolo del reddito familiare sia data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell’ISR (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d’imposta, redditi esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.), senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell’ambito dell’ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.).
 
La norma precisa altresì che il valore del reddito familiare deve essere assunto al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali, non rilevano:
  • le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento dei tributi;
  • le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute;
  • le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
 
Ai soli fini del RdC, non si include tra i trattamenti assistenziali il c.d. BONUS BEBE’ (assegno di cui all’art. 1, comma 125, Legge 190/2014).
 
N.B. I trattamenti assistenziali in corso di godimento sono comunicati dagli enti erogatori entro 15 gg. dal riconoscimento al SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali – art. 24 del D. L.gs. n. 147/2017), ma l’INPS terrà conto anche di quelli rilevabili direttamente dai propri archivi.
 
Ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del RdC, al valore dell’ISEE è sottratto l’ammontare del RdC percepito dal nucleo eventualmente incluso nell’ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l’accesso al RdC, sono parimenti sottratti nelle medesime modalità l’ammontare eventualmente incluso nell’ISEE relativo alla fruizione del SIA, del REI ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto di intesa tra la Regione e il MLPS.
 
N.B. Il RdC è compatibile con il godimento della NASPI e della DIS-COLL (artt. 1 e 15 del D.L.gs. n. 22/2015) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.

N.B. Il beneficio economico del RdC è esente dal pagamento dell’IRPEF (ai sensi art. 34, comma 3, DPR n. 601/1973).